1. Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente. 2. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno. 3. I Copresidenti, assistiti da consiglieri, possono procedere a consultazioni e scambi di vedute regolari tra le sessioni del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art268 · fonte su Normattiva