1. Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente. 2. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno. 3. I Copresidenti, assistiti da consiglieri, possono procedere a consultazioni e scambi di vedute regolari tra le sessioni del Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
