(1) Senza pregiudizio dei poteri e delle funzioni attribuitigli dalle altre disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio d'amministrazione: (a) adotta il regolamento amministrativo ed il regolamento finanziario del Centro; (b) adotta il regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato; (c) adotta i regolamenti di procedura relativi ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato (in seguito denominati Regolamento di conciliazione e Regolamento di arbitrato); (d) approva gli accordi con la Banca relativi alla utilizzazione dei locali e dei servizi amministrativi della Banca stessa; (e) stabilisce le condizioni d'impiego del Segretario Generale e dei Segretari Generali aggiunti; (f) adotta il bilancio annuale delle entrate e delle spese del Centro; (g) approva il rapporto annuale sull'attivita' del Centro. Le decisioni di cui alle lettere (a), (b), (c) e (f) di cui sopra, sono prese a maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio d'amministrazione. (2) Il Consiglio d'amministrazione puo' istituire i comitati che esso reputa necessari. (3) Il Consiglio d'amministrazione esercita egualmente ogni altra funzione che esso considera necessaria ai fini dell'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art6 · fonte su Normattiva