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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, contenente norme per la esecuzione degli sfratti, modificando il 4° e 5° comma dell'art. 1, come segue:

[8]«E' in facolta' del pretore di determinare, con suo criterio discrezionale e incensurabile, l'ordine di preferenza da seguirsi negli sfratti, dando l'assoluta precedenza a quelli determinati da ragioni di morosita', di moralita' o da gravi inadempimenti contrattuali del conduttore e valutando per gli altri le particolari situazioni di fatto.

[9]« Resta fermo l'obbligo del conduttore di corrispondere il fitto durante il tempo in cui lo sfratto rimare non eseguito. In nessun caso uno sfratto potra' essere ritardato per oltre un anno ».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a San Rossore, addi' 25 giugno 1926.

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]Rocco - Federzoni.

[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 2 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-06-25;1097~art1 · fonte del testo