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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, recante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:
[9]Nell'allegato A, il primo comma dell'art. 2 e' sostituito dal Seguente:
[10]« Costituiscono scambio, ai sensi della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e disposizioni successive, gli acquisti di merci fatti presso privati da commercianti o da industriali direttamente o a mezzo dei propri ausiliari del commercio, esclusi gli acquisti d'importo non eccedente le L. 30, nonche' gli acquisti di materie e prodotti agricoli fatti presso agricoltori o conduttori di fondi, per i quali restano ferme le norme in vigore ».
[11]Nella tabella B dell'allegato A, alla voce 5) e' sostituita la seguente:
[12]« 5) a) Autoveicoli per trasporto di persone, loro chassis e carrozzerie.
- b)Pezzi o parti di ricambio di autoveicoli, comprese le ruote, a qualunque uso destinati ».
[13]Nella tabella B dell'allegato A, la lettera a) della voce 12 e' sostituita dalla seguente:
- a)caramelle e confetti, fatta eccezione per quelli fabbricati con destinazione esclusiva alla vendita al dettaglio, da parte dello stesso fabbricante o produttore ».
[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[15]Data a Roma, addi' 13 gennaio 1938 - Anno XVI
[16]VITTORIO EMANUELE
[17]MUSSOLINI - DI REVEL
[18]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 5 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008
