Il Governo e' autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi e i criteri direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, e nei limiti di tempo richiesti dalla esenzione della convenzione, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi nonche' le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal terzo comma dell'articolo 91 della convenzione di Lome'.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~approvazione-art5 · fonte su Normattiva