Il Governo e' autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Atti internazionali indicati nello articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Atti stessi nonche' le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal secondo comma dell'articolo 62 della Convenzione stessa.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~approvazione-art5 · fonte su Normattiva