1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, e' istituita tra la Comunita' e gli Stati ACP una cooperazione in materia statistica e doganale. Le modalita' di questa cooperazione sono definite dal Consiglio dei ministri. 2. Gli Stati ACP e la Commissione adottano di comune accordo le misure pratiche che facilitano lo scambio delle necessarie informazioni e la presentazione delle richieste di trasferimento, stabilendo per esempio un formulario per la richiesta di trasferimenti.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art23 · fonte su Normattiva