1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, viene istituita tra ciascuno Stato ACP e la Commissione una cooperazione in materia statistica e doganale. 2. A tal fine, per ogni prodotto che figura nell'elenco di cui all'articolo 148 ed a cui puo' essere applicato il sistema, ciascuno Stato ACP trasmette mensilmente alla Commissione le statistiche relative al volume e al valore delle proprie esportazioni complessive e di quelle destinate alla Comunita', nonche', se disponibili, i dati relativi al volume della produzione commercializzata. 3. Gli Stati ACP e la Commissione decidono di comune accordo i provvedimenti di ordine pratico intesi a facilitare, tra l'altro, lo scambio delle necessarie informazioni, la presentazione delle richieste di trasferimento, le indicazioni relative all'utilizzazione dei trasferimenti stessi e l'applicazione delle disposizioni relative alla ricostituzione e di qualsiasi altro elemento del sistema servendosi nella piu' ampia misura dei formulari tipo.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
