Per consentire il controllo di concordanza delle statistiche della Comunita' e degli Stati ACP, previsto all'articolo 17 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo le procedure che saranno precisate in un regolamento d'applicazione da adottare, i dati statistici di cui dispongono e che sono necessari al funzionamento ordinato del sistema di stabilizzazione.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
