Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti, le Parti contraenti si astengono dall'adottare, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative a scambi, servizi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle Parti contraenti di adottare, per ragioni connesse con gravi difficolta' economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
