Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti, le parti contraenti si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione in materia di scambi, servizi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle parti contraenti di prendere, per ragioni connesse con gravi difficolta' economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art248 · fonte su Normattiva