1. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento piu' favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti. 2. Ove tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, sarebbero mantenuti od istituiti conformemente alle norme monetarie internazionali cercando di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
