1. L'Assemblea consultiva, e' composta su base paritetica di membri del Parlamento europeo, per la Comunita', e di rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi. 2. L'Assemblea consultiva designa il proprio ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento interno. 3. L'Assemblea consultiva si riunisce almeno una volta all'anno. 4. Il Consiglio dei ministri presenta ogni anno all'Assemblea consultiva una relazione sull'attivita' svolta. 5. L'Assemblea consultiva puo' creare comitati consultivi ad hoc per effettuare lavori specifici da essa stabiliti. 6. L'Assemblea consultiva puo' adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente Convenzione o ivi contemplate.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art80 · fonte su Normattiva