1. Il Consiglio dei Ministri e' composto dei membri del Consiglio delle Comunita' Europee e di membri della Commissione delle Comunita' Europee, da un lato, e di un membro del governo di ciascuno Stato ACP, dall'altro. 2. Ogni membro del Consiglio dei Ministri puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare. 3. Il Consiglio dei Ministri puo' deliberare validamente soltanto se e' presente la meta' dei membri del Consiglio delle Comunita' Europee, un membro della Commissione ed i due terzi dei membri titolari in rappresentanza dei governi degli Stati ACP. 4. Il Consiglio dei Ministri adotta il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art164 · fonte su Normattiva