1. Il Consiglio dei ministri e' composto dei membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee da una parte, e di un membro del Governo di ciascuno Stato ACP, dall'altra. 2. Ogni membro del Consiglio dei ministri puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare. 3. Il Consiglio dei ministri puo' deliberare validamente ove sia presente la meta' dei membri del Consiglio delle Comunita' europee, un membro della Commissione e i due terzi dei membri titolari in rappresentanza dei Governi degli Stati ACP. 4. Il Consiglio dei ministri adotta il proprio regolamento interno.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
