1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui sono presentate le merci. 2. Quando le merci attraversano territori non appartenenti agli Stati ACP, alla Comunita' o ai paesi e territori il termine per la presentazione del certificato previsto dal paragrafo 1 diventa di dieci mesi.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-1-art11 · fonte su Normattiva