Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio doganale dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278~protocollo-n-2-art11 · fonte su Normattiva