1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di dieci mesi dalla data di rilascio da parte della dogana dello Stato ACP d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui le merci sono presentate. 2. Quando le merci passano per un porto di uno Stato ACP o di un paese e territorio diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validita' di dieci mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorita' doganali del porto di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati: - la dicitura "transito"; - il nome del paese di transito; - il timbro a data. Questa procedura entra in vigore dopo che e' stata trasmessa alla Commissione l'impronta del timbro usato. La Commissione trasmette questi dati alle autorita' doganali degli Stati membri. 3. Uno o piu' certificati di circolazione delle merci EUR. 1 possono essere sostituiti da uno o piu' altri certificati EUR. 1, purche' la sostituzione venga effettuata all'ufficio doganale nel quale si trovano le merci.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-1-art11 · fonte su Normattiva