Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri, i paesi e territori e gli Stati ACP, si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' della esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi, delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2 e dell'autenticita' e della regolarita' delle schede informative previste dall'articolo 20.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-1-art23 · fonte su Normattiva