1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP cui si chiede il rilascio di un certificato per merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunita' o dai paesi e territori, prende in considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di cui all'Allegato VII, l'esportatore dello Stato, paese o territorio di provenienza ha fatto o sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un allegato della medesima. 2. L'ufficio doganale competente puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 21, il cui modello figura nell'Allegato VIII, o per controllare l'autenticita' e la regolarita' dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni complementari.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-1-art20 · fonte su Normattiva