Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, il Marocco, l'Algeria, la Tunisia e la Comunita' si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi, delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2 e dell'autenticita' e della regolarita' delle schede informative previste dall'articolo 21.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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