1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato, mediante campionamento, ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticita' del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci, EUR. 1 o il foglio 2 del formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del foglio 2, indicando i motivi di sostanza, o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al foglio 2 del formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato d'importazione offrono, all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di prendere le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione entro un termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorita' doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema d'interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di Cooperazione doganale previsto all'articolo 28. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-1-art25 · fonte su Normattiva