Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 nei casi previsti dall'articolo 25 e secondo metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 nei casi previsti dall'articolo 25 e secondo metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-1-art26 · fonte su Normattiva