1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticita' del documento o sulla esattezza dei dati riguardanti la reale origine delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato EUR. 1 oppure il formulario EUR. 2, oppure una loro fotocopia, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al certificato EUR. 1 oppure al formulario EUR. 2 la fattura eventualmente presentata o una sua copia, e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione delle disposizioni della convenzione in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di applicare le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione entro il termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate, e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorita' doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione, o qualora esse creino un problema d'interpretazione del presente protocollo, dette contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 28. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di questo Stato.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
