Il Consiglio dei ministri procede ogni anno all'esame dell'applicazione del presente Protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le necessarie modifiche. Questo esame puo' essere effettuato ad intervalli piu' ravvicinati, a richiesta sia della Comunita' sia degli Stati ACP, in particolare quando lo sviluppo di industrie esistenti o la installazione di nuove industrie rendono necessaria qualche deroga al presente Protocollo; lo Stato ACP interessato informa la Comunita' del caso in questione e dei motivi che giustificano la deroga. Il Consiglio dei ministri esamina al piu' presto la richiesta, sulla base d'una relazione del Comitato di cui all'articolo 28, e prende le disposizioni che permettono di prendere una pronta decisione, in ogni caso non oltre sei mesi dalla ricezione della domanda.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-1-art27 · fonte su Normattiva