Conformemente al disposto dell'articolo 11 della convenzione, il Consiglio dei Ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunita' ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari. Il Consiglio dei Ministri tiene conto di vari elementi, fra cui l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine. Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-1-art27 · fonte su Normattiva