1. Fatte salve le disposizioni che seguono, i superi di spesa registrati nel corso dell'esecuzione d'un progetto finanziato sulle risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati. 2. Non appena si manifesta il rischio d'un supero di spesa per un progetto, l'Ordinatore nazionale ne informa la Commissione tramite il Delegato e comunica le misure che intende adottare per coprire tale supero, riducendo il progetto o ricorrendo alle risorse nazionali. 3. Se risulta impossibile ridurre il progetto o coprire il supero mediante le risorse nazionali, l'organo della Comunita' incaricato di prendere le decisioni di finanziamento puo' adottare, a titolo eccezionale, una decisione d'impegno supplementare e finanziare le spese corrispondenti o con economie realizzate su altri progetti o con l'impiego di mezzi complementari definiti di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati. 4. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai paragrafi 2 e 3, l'Ordinatore nazionale si pronuncia, di concerto con l'Ordinatore principale, sull'assegnazione delle rimanenze provenienti da economie accertate alla chiusura finanziaria dei progetti alla copertura del supero registrato per un altro progetto, purche' il supero non oltrepassi il limite del 15 per cento dell'imporlo totale stanziato per il progetto stesso.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art33 · fonte su Normattiva