1. Le prestazioni cui hanno dato luogo i progetti finanziati dal Fondo con aiuti non rimborsabili vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui conti del Fondo. 2. Per effettuare pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno Stato ACP sono aperti a nome della Commissione conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri, presso un istituto finanziario scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione, il quale svolge le funzioni di delegato ai pagamenti. 3. Queste funzioni possono essere assunte dalle banche centrali degli Stati ACP o da qualsiasi altro istituto finanziario nazionale pubblico o semipubblico. 4. I conti di cui al paragrafo 2 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessita' di tesoreria. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri e sono convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP alla scadenza di ciascun pagamento. 5. Il servizio reso dall'ente delegato ai pagamenti non e' retribuito; i fondi depositati non producono interesse. 6. Nel limite dei fondi disponibili, il delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica della esattezza e della regolarita' materiale dei documenti giustificativi e della validita' della quietanza a saldo.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art32 · fonte su Normattiva