1. Il superamento degli stanziamenti previsti dalla decisione di finanziamento e' a carico dello Stato ACP beneficiario. 2. Gli Stati ACP prevedono nel loro programma indicativo stanziamenti di riserva destinati a far fronte agli aumenti dei costi e alle spese impreviste. 3. Gli accordi di finanziamento relativi ai progetti e programmi di azioni contengono stanziamenti appropriati per far fronte agli aumenti di costi e alle spese impreviste. 4. Non appena si manifesti un rischio di superamento, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione. L'ordinatore principale e' contemporaneamente informato dei provvedimenti che l'ordinatore nazionale conta prendere per far fronte a tale superamento, vale a dire riduzione della portata del progetto o programma di azioni ovvero ricorso alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie. 5. In via eccezionale, il superamento puo' essere finanziato dalla Comunita' ove non si decida di comune accordo di ridurre la portata del progetto o programma di azioni o se non e' possibile di coprire il superamento con altre risorse. 6. Tuttavia, le rimanenze riscontrate alla chiusura dei progetti e programmi di azioni finanziati nell'ambito del programma indicativo, che non siano state riassegnate a quest'ultimo per il finanziamento di nuove azioni, possono essere assegnati a coprire i superamenti. L'ordinatore nazionale puo', di concerto con l'ordinatore principale, assegnare tali rimanenze per coprire il superamento nel limite di un massimale fissato al 15% dell'impegno finanziario previsto per il progetto o programma di azioni considerato. 7. Al fine di ridurre al minimo i rischi di superamento, gli Stati ACP e la Comunita' si sforzano: - di raccogliere tutti gli elementi necessari per la valutazione delle operazioni ed in particolare la stima dei costi reali; - di indire una gara, ogniqualvolta sia possibile, prima di prendere la decisione di finanziamento.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art223 · fonte su Normattiva