Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 246, 29 luglio 1981, n. 401, e 26 settembre 1981, n. 539. L'indennita' integrativa speciale non corrisposta al personale docente non di ruolo a seguito dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246, e' reintegrata fino alla data di inizio dell'anno scolastico 1981-1982. Al rimborso delle somme che siano state corrisposte in applicazione dei suddetti decreti si provvede su domanda degli interessati con l'agevolazione dell'uso della carta semplice. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano con propri provvedimenti le riduzioni previste dai commi precedenti tenuto conto della misura determinata con riferimento al restante territorio nazionale.
Testo vigente dal 27 gennaio 1982
