1. In caso d'urgenza la persona richiesta puo', conformemente alla legge della Parte richiesta, essere provvisoriamente arrestata su domanda delle competenti autorita' della Parte richiedente. La richiesta di arresto provvisorio dovra' indicare l'intenzione di domandare l'estradizione della persona e contenere una dichiarazione dell'esistenza di un mandato di cattura o sentenza di condanna contro tale persona, ed ogni altra ulteriore informazione, ove esista, che sarebbe necessaria per giustificare l'emissione di un mandato di cattura se il reato fosse stato commesso, o la persona richiesta fosse stata condannata, nel territorio della Parte richiesta. 2. La richiesta di arresto provvisorio potra' essere inoltrata per via diplomatica o attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL). 3. L'arresto provvisorio della persona richiesta avra' termine allo spirare di quaranta giorni dalla data del suo arresto qualora la domanda di estradizione non sia stata nel frattempo ricevuta. Tuttavia questa disposizione non impedisce un nuovo arresto o la estradizione di tale persona se la domanda di estradizione sara' ricevuta in seguito.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
