Art. 13 (Trattato)
provvisorio 1. In caso di urgenza ciascuna Parte Contraente puo' chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta. La domanda di arresto provvisorio dovra' essere inoltrata per via diplomatica o fra il Ministero di Grazia e Giustizia italiano ed il Dipartimento Federale della Giustizia australiano, nel qual caso ci si puo' valere dell'ausilio dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). La domanda puo' essere trasmessa per posta o per telegrafo o con qualsiasi altro mezzo che consenta una registrazione per iscritto. 2. La domanda deve contenere la descrizione della persona richiesta, la dichiarazione che sara' chiesta l'estradizione, la attestazione dell'esistenza e l'indicazione degli elementi essenziali di un mandato di arresto o di una sentenza di condanna nei confronti della persona, la indicazione della punizione che puo' essere inflitta o che e stata inflitta per il reato e, su domanda della Parte richiesta, la sintetica descrizione delle azioni od omissioni addotte quali elementi costitutivi del reato. 3. Quando riceve la domanda suindicata, la Parte richiesta deve prendere le misure necessarie, secondo la sua legge, per assicurare l'arresto della persona richiesta e deve prontamente comunicare alla Parte richiedente il seguito dato alla domanda di quest'ultima. 4. Una persona arrestata in seguito a domanda di arresto provvisorio dovra' essere rimessa in liberta' allo scadere di quarantacinque giorni dalla data del suo arresto se non sara' stata ricevuta una domanda per la sua estradizione corredata dai documenti specificati all'articolo 10. 5. Il rilascio di una persona ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo non impedira' il riarresto e l'instaurazione di un procedimento avente per oggetto l'estradizione della persona richiesta, se la domanda sara' successivamente ricevuta.
Testo vigente dal 25 gennaio 1989
