provvisorio 1. In caso di urgenza, la persona da estradare ai sensi della presente Convenzione puo' essere arrestata anche prima di aver ricevuto la richiesta di estradizione se la Parte richiedente lo domanda riferendosi ad un mandato di cattura o una sentenza passata in giudicato nei confronti di questa persona. La richiesta di arresto provvisorio puo' essere trasmessa per posta, per telegramma o per telex. 2. La Parte richiedente sara' informata dell'arresto provvisorio e trasmettera' senza indugio gli atti necessari all'estradizione, conformemente all'art. 33 della presente Convenzione. 3. La persona provvisoriamente arrestata sara' messa in liberta' se la richiesta di estradizione non arrivera' nel termine di un mese a partire dal giorno dell'arresto provvisorio che sara' stato comunicato senza indugio alla Parte richiedente.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
