[1]Allegato

[2]ACCORDO CULTURALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

[3]II Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare (in seguito denominati: 'Parti contraenti"» desiderosi di rafforzare tra i due Paesi i legami di amicizia, convinti che la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica possa rappresentare un comune interesse ed un utile contributo al consolidamento dei pacifici rapporti fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 (Principi Generali) Le Parti, in conformita' con i principi generali della cooperazione internazionale contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite, con le loro legislazioni nazionali e con le obbligazioni derivanti da Accordi e Convenzioni Internazionali sottoscritte da ciascuno dei due Paesi, promuoveranno e svilupperanno la cooperazione culturale e scientifica sulla base dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio.

Testo vigente dal 23 gennaio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-01-10;11~accordo-art1 · fonte su Normattiva