Nei campi culturale ed artistico, le due Parti contraenti promuoveranno iniziative reciproche di cooperazione. In particolare, Esse potranno incoraggiare e agevolare:

  • a)l'organizzazione di esposizioni d'arte, di libri, di fotografie e di artigianato e di altri eventi culturali ed artistici;
  • b)la presentazione, ad opera delle Parti contraenti, di pellicole cinematografiche;
  • c)lo scambio di delegazioni culturali ed artistiche;
  • d)la collaborazione diretta tra le associazioni di artisti dei due Paesi, tra le loro fondazioni ed associazioni culturali;
  • e)la cooperazione nel campo della formazione in ambito artistico e culturale.

Testo vigente dal 23 gennaio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-01-10;11~accordo-art2 · fonte su Normattiva