1. Al fine di definire quali equipaggiamenti e quale tecnologia di difesa saranno trasferiti sulla base dei progetti stabiliti in conformita' alle previsioni del comma 2 dell'articolo 1, verra' istituito un Comitato congiunto. 2. Tale Comitato congiunto sara' composto da due sezioni nazionali. La sezione italiana sara' composta da: due rappresentanti del Ministero della difesa; e un rappresentante del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale. La sezione giapponese sara' composta da: un rappresentante del Ministero della difesa; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; e un rappresentante del Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria. 3. Le informazioni necessarie per determinare gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa che verranno trasferiti saranno comunicate alle rispettive sezioni nazionali per il tramite dei canali diplomatici. 4. Sulla base di tali informazioni, comunicate in conformita' alle previsioni del precedente comma 3, il Comitato congiunto definira' quali equipaggiamenti e tecnologia di difesa saranno oggetto di trasferimento. 5. Al fine di attuare il presente Accordo, le competenti Autorita' delle Parti concluderanno discendenti intese di dettaglio che, inter alia, specificheranno quali equipaggiamenti e tecnologia di difesa saranno trasferiti, le persone che si occuperanno del trasferimento, nonche' i concreti termini e condizioni del trasferimento. Le Autorita' competenti del Governo del Giappone saranno il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria; l'Autorita' competente del Governo della Repubblica italiana sara' il Ministero della difesa.

Testo vigente dal 12 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-17;11~accordo-art2 · fonte su Normattiva