1. Ciascuna Parte utilizzera' gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa ottenuti dall'altra Parte in maniera coerente con i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite, nonche' con quegli ulteriori scopi che potranno essere definiti nelle intese discendenti, e nessuna delle Parti utilizzera' tali equipaggiamenti e tecnologia di difesa per altri fini. 2. Ciascuna Parte non effettuera' alcun trasferimento a qualsiasi persona ne' a qualsiasi funzionario o agente, compresi eventuali appaltatori o subappaltatori di tale Parte, ne' a qualsiasi altro Governo, del diritto di proprieta' o di possesso di qualsiasi equipaggiamento o tecnologia di difesa trasferito ai sensi del presente Accordo, senza il previo consenso della Parte che ha eseguito il trasferimento di tali equipaggiamenti e tecnologia di difesa.

Testo vigente dal 12 febbraio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-01-17;11~accordo-art3 · fonte su Normattiva