[1]GENERALE

[2]1. Attuazione a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare Intese Tecniche per attuare la cooperazione militare e tecnica e stabilire dei piani, annuali e pluriennali, di cooperazione bilaterale nel settore della difesa che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti cosi' come le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione. b. Il Piano di cooperazione annuale potra' essere sottoscritto, di comune accordo, dai Rappresentanti autorizzati dalle Parti. c. Le attivita' concrete di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero incaricato della Difesa del Burkina Faso. d. Consultazioni tra Rappresentanti delle Parti possono essere organizzate, alternativamente in Italia e in Burkina Faso, allo scopo di elaborare e di approvare, ove opportuno e previo consenso delle Parti, eventuali accordi specifici a completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate del Burkina Faso.

[3]2. Campi La cooperazione tra le Parti potra' includere i campi del settore della difesa di seguito elencati: a. politica di difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; c. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; d. organizzazione ed impiego delle Forze Armate, nonche' strutture ed equipaggiamento di unita' militari e gestione del personale; e. formazione e addestramento in campo militare; f. questioni ambientali connesse ad inquinamento causato da attivita' militari; g. sanita' militare; h. storia militare; i. sport militare; j. altri settori militari di comune interesse per le Parti.

[4]3. Modalita' La cooperazione tra le Parti nel settore della difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita': a. visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare; b. scambi di esperienze tra esperti delle Parti; c. incontri tra Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa; d. scambi di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da Istituzioni militari; e. partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati da enti civili e militari della Difesa; f. partecipazione ad esercitazioni militari; g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; h. visite di aeromobili militari; i. scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi; j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa; k. altre attivita' militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Testo vigente dal 25 maggio 2021

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