del diritto di costitutore

  • 1)(Durata della protezione) Il diritto di costitutore e' conferito per una durata determinata.
  • 2)(Durata minima) Tale durata non puo' essere inferiore a 20 anni, a decorrere dalla data di conferimento del diritto di costitutore. Per gli alberi e le viti, tale durata non puo' essere inferiore a 25 anni, a decorrere da questa data.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art19 · fonte su Normattiva