commerciale Il diritto di costitutore e' indipendente dalle misure adottate da una Parte contraente per regolamentare sul proprio territorio, la produzione, il controllo e la commercializzazione del materiale delle varieta', o l'importazione e l'esportazione di tale materiale. In ogni caso, tali misure non dovranno recare pregiudizio all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art18 · fonte su Normattiva