Art. 8 (Convenzione) — Durata della protezione
(1) Il diritto conferito al costitutore di una nuova varieta' o al suo avente causa e' accordato per una durata limitata. Quest'ultima non puo' essere inferiore a quindici anni. Per le piante come la vite, gli alberi da frutta e i loro portainnesti, le essenze forestali e le piante ornamentali, la durata minima e' di diciotto anni. (2) La durata della protezione in uno Stato dell'Unione s'intende a decorrere dalla data della concessione del titolo di protezione. (3) Ciascuno Stato dell'Unione e' autorizzato a stabilire periodi di protezione piu' lunghi di quelli suindicati e a fissare durate diverse per talune categorie di vegetali, allo scopo di tener conto, in particolare, delle esigenze del regolamento sulla produzione e sul commercio delle sementi e dei fittoni.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
