del diritto di costitutore
- 1)(Motivi di decadenza) a) Ogni Parte contraente puo' far decadere il costitutore dal diritto che essa gli aveva conferito quando viene accertato che le condizioni fissate dagli articoli 8 e 9 non sono piu' effettivamente soddisfatte.
- b)Inoltre, ciascuna Parte contraente puo' far decadere il costitutore dal diritto che essa gli aveva conferito se, entro un termine prescritto e successivamente alla messa in mora,
- i)il costitutore non presenta al servizio competente le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varieta',
- ii)il costitutore non ha pagato le tasse dovute, se del caso, per il mantenimento in vigore del proprio diritto o
- iii)il costitutore non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.
- 2)(Esclusione di ogni altro motivo) Nessun costitutore puo' decadere dal proprio diritto per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1).
Testo vigente dal 20 aprile 1998
