del diritto di costitutore

  • 1)(Motivi di decadenza) a) Ogni Parte contraente puo' far decadere il costitutore dal diritto che essa gli aveva conferito quando viene accertato che le condizioni fissate dagli articoli 8 e 9 non sono piu' effettivamente soddisfatte.
  • b)Inoltre, ciascuna Parte contraente puo' far decadere il costitutore dal diritto che essa gli aveva conferito se, entro un termine prescritto e successivamente alla messa in mora,
  • i)il costitutore non presenta al servizio competente le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varieta',
  • ii)il costitutore non ha pagato le tasse dovute, se del caso, per il mantenimento in vigore del proprio diritto o
  • iii)il costitutore non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.
  • 2)(Esclusione di ogni altro motivo) Nessun costitutore puo' decadere dal proprio diritto per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1).

Testo vigente dal 20 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art22 · fonte su Normattiva