' del diritto di costitutore

  • 1)(Motivi di nullita') Ciascuna Parte contraente dichiara nullo il diritto di costitutore che questa aveva conferito se viene accertato:
  • i)che le condizioni fissate dagli articoli 6 e 7 non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore,
  • ii)che, qualora il diritto di costitutore sia stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni e documenti forniti dal costitutore, le condizioni fissate dagli articoli 8 e 9 non erano state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, o
  • iii)che il diritto di costitutore e' stato conferito ad una persona non avente diritto, a meno che esso non venga trasferito alla persona che ne ha diritto.
  • 2)(Esclusione di ogni altro motivo) Nessun diritto di costitutore puo' essere annullato per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1).

Testo vigente dal 20 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art21 · fonte su Normattiva