particolari Gli Stati membri dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra di loro accordi particolari per la protezione delle varieta' nella misura in cui tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 20 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;110~art32 · fonte su Normattiva