Le parti cooperano per promuovere e garantire la protezione delle varieta' vegetali sulla base della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (di seguito denominata "convenzione UPOV"), quale riveduta il 19 marzo 1991, compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
