[1]Varieta' vegetali
[2]Le Parti cooperano per promuovere e rafforzare la privativa sui ritrovati vegetali in conformita' alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 1961, quale riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
