[1]- Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni

[2]Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo che si rivelano necessarie per garantire una protezione effettiva ed adeguata: a alle persone che forniscono informazioni relative a reati determinati ai sensi degli articoli 2 a 14, o che collaborano in qualsiasi altro modo con le autorita' incaricate di investigazioni o azioni giudiziarie; b ai testimoni che rendono una deposizione su tali reati.

Testo vigente dal 26 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110~convenzione-art22 · fonte su Normattiva