[1]di Vittime, Testimoni e altri Partecipanti al Procedimento Penale

[2]In caso sia necessario al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della Giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nella propria legislazione interna per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attivita' di assistenza richieste.

Testo vigente dal 9 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-20;45~art15 · fonte su Normattiva