[1]- Relazioni con altre convenzioni ed accordi

[2]1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali multilaterali concernenti particolari questioni. 2 Le Parti alla Convenzione potranno stipulare tra di esse accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni regolamentate dalla presente Convenzione, ai fini di completare o rafforzare le disposizioni di quest'ultima o per facilitare l'applicazione dei principi che essa sancisce. 3 Quando due o piu' Parti hanno gia' stipulato un accordo o un trattato su un argomento previsto nella presente Convenzione, o hanno gia' disposto quali saranno le loro relazioni al riguardo, esse avranno facolta' di applicare tale accordo, trattato o intesa in luogo della presente Convenzione, nella misura in cui ne viene agevolata la cooperazione internazionale.

Testo vigente dal 26 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110~convenzione-art35 · fonte su Normattiva