[1]- Dichiarazioni

[2]Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che configura in quanto reato la corruzione attiva e passiva di agenti pubblici stranieri ai sensi dell'articolo 5, di funzionari internazionali ai sensi dell'articolo 9 oppure di giudici e di agenti di tribunali internazionali ai sensi dell'articolo 11, ma unicamente nella misura in cui l'agente pubblico o il giudice, compie o si astiene dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri ufficiali.

Testo vigente dal 26 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110~convenzione-art36 · fonte su Normattiva